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Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Testo in vigore al

Art. 2 Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro

1. In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 3 Servizi sociali

1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.

4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4 Decentramento amministrativo-contabile

1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonche' ai ricercatori universitari.

2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti.

3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformita' ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennita' o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.

4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato a favore delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo e' autorizzata limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilita' di differenze tra corrisposto e dovuto.

6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro e' autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilita' che le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.

7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentata di una unita', per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

Art. 5 Attribuzione di funzioni ai dirigenti

1. I primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformita' ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilita' dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 6 Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile

1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalita' indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. A partire dal 1 gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza statale, al concorso speciale per esami e al corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresi' gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

Art. 7 Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo

1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso e' indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verifichera' la vacanza.

3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalita' di partecipazione.

4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale dei candidati, nonche' alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.

6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato e' attribuito un punteggio inferiore a 36.

7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

  1. a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

  2. b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

  3. c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

  4. d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4.

9. La commissione esaminatrice del concorso e nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

Art. 8 Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria

1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

2. A tal fine e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 9 Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria

1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri A, D e G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla tabella A allegata alla presente legge, che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso e' indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalita' di partecipazione.

4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attivita' istituzionali delle Universita' e del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonche' ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.

6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale, nonche' alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

  1. a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;

  2. b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;

  3. c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

  4. d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;

  5. e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.

10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

11. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.

12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

Art. 11 Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione

1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica dirigenziale.

2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione.

3. L'assegnazione della sede, nei casi di piu' domande, e' effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore, con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio, nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso.

6. Il Ministro della pubblica istruzione puo', in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.

Art. 12 Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche

1. E' istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.

2. I relativi posti organici, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale e' articolato nelle seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:

  1. a) prima qualifica funzionale: professionalita' ed esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unita' organizzative di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unita' organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;

  2. b) seconda qualifica funzionale: alta professionalita' e lunga esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unita' organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.

4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali: PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

  1. a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:

    1. 1) coordinatore tecnico.

Il coordinatore tecnico:

  1. 1) svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attivita' di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;

  2. 2) puo' coordinare l'attivita' di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e puo' avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attivita' presso strutture affini;

  3. 3) puo' essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con l'assunzione della diretta responsabilita' delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;

  4. 4) sovraintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilita' delle valutazioni finali dei risultati;

  5. 5) puo' avere la responsabilita', anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorita' regionali e dalla prefettura, preposti ad attivita' didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonche' la osservanza delle norme di radioprotezione;

  6. 6) in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario e' preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.

    1. b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:

  7. 7) coordinatore di elaborazione dati.

Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attivita' altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture hardware e software, alla loro evoluzione.

Ove necessario coordina il lavoro di altro personale. In particolare le sue funzioni possono essere:

  1. 1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;

  2. 2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;

  3. 3) effettuazione di studi di fattibilita' e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;

  4. 4) produzione, gestione ed aggiornamento di software di base;

  5. 5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;

  6. 6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.

    1. c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore di biblioteca. Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

      1. 1) e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facolta', interistituto, interfacolta' e interdipartimentali; ovvero e' responsabile in centri interistituto, interfacolta' e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;

      2. 2) uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;

      3. 3) coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.

    2. d) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.

Ai funzionari di tale area competono:

  1. 1) le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;

  2. 2) l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;

  3. 3) la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;

  4. 4) l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;

  5. 5) la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE.

  1. a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:

    1. 1) coordinatore generale tecnico.

    Il coordinatore generale tecnico e' funzionario tecnico con la responsabilita' in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti; promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari; in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati; nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformita' agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facolta', sovraintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attivita', e' responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attivita' e svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.

  1. b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:

    1. 1) coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.

    Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attivita' di piu' coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Puo' svolgere le attivita' proprie del coordinatore di elaborazione dati.

  2. c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore generale. Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

    1. 1) e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attivita' di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;

    2. 2) promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;

    3. 3) esercita attivita' propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;

    4. 4) coordina e promuove le attivita' di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;

    5. 5) fornisce consulenze nei settori di propria competenza.

  3. d) Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari:

    1. 1) coordinatore generale dell'ufficio tecnico.

    Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico e' un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;

svolge altresi' compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Universita'.

5. Le attivita' relative ai profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformita' alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.

6. I profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di funzionalita' delle strutture universitarie, anche in relazione alla sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 13 Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche

1. Al personale della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui al precedente articolo, si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 14 Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.

2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale e' ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale e' ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianita' e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma.

3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresi' determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' le altre modalita' per lo svolgimento dei concorsi stessi.

Art. 15 Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unita', e' istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti.

2. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 13.

3. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilita' connesse alla vice-dirigenza.

4. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procedera' alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.

5. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso e' riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' per tutte le modalita' necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14.

6. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse.

7. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza.

8. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.

9. I contingenti sono determinati, per ogni singola Universita' e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 16 Determinazione delle piante organiche di ateneo

1. La dotazione organica del personale non docente dell'Universita' e degli istituti di istruzione universitaria e' determinata dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.

3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Universita' e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.

Art. 17 Revisione dei contingenti dei profili professionali

1. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

Art. 18 Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo

1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Universita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria.

2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.

Art. 19 Modalita' per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali

1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.

2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Universita' di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione puo' assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.

Art. 20 Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile

1. I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti con gli stessi criteri e modalita' dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'articolo 1 della stessa legge.

Art. 21 Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalita' indicati nello stesso decreto.

2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 22 Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.

2. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.

3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.

4. il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.

5. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.

7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.

8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.