Sez. 5, Ordinanza n. 35867 del 22/12/2023 (Rv. 669936 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Provvedimento giudiziale definitorio - Copia per immagine comunicata ex artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012 - Natura di copia autentica - Ragioni - Conseguenze sulla riassunzione del processo civile e tributario a seguito di annullamento con rinvio. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione ell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)