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Sez. 1, Sentenza n. 25525 del 12/04/2001 Cc. (dep. 21/06/2001) Rv. 218955 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Richiesta del condannato ai sensi dell'art. 179, comma 4, n. 2, cod. pen. - Giudizio di merito - Necessità - Declaratoria presidenziale di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218955-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di domanda di riabilitazione proposta ai sensi dell'art. 179, comma 4, n. 2, cod. pen., dal condannato che intende dimostrare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non è consentito al Presidente del collegio di dichiarare <<de plano>> l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma è necessario che si dia luogo ad un giudizio di merito sull'esistenza delle obbligazioni civili non soddisfatte e sulla capacità economica posseduta dal richiedente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)