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Sez. L, Sentenza n. 9992 del 14/10/1997 (Rv. 508834 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Presupposto reddituale - Cumulo dei redditi dei coniugi non legalmente separati - Separazione di fatto - Equiparazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508834-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Ai fini dell'art. 26, legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui il diritto alla pensione sociale viene meno quando il reddito complessivo dei coniugi supera un certo limite, il cumulo dei redditi dei coniugi è escluso soltanto nel caso di separazione legale e non anche nel caso di separazione di fatto, attesa la non equiparabilità delle due situazioni.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)