Sez. 3, Sentenza n. 17055 del 20/06/2024 (Rv. 671446-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione sul carattere non abusivo delle clausole - Controllo officioso del giudice dell'esecuzione - Necessità - Limiti - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato , non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decisione Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 33, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 34, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)