diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2283 del 07/07/1972 (Rv. 359623 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA A DOMICILIO - OBBLIGO DI SOMMINISTRAZIONE DI TUTTI I MEDICINALI RITENUTI NECESSARI DAL MEDICO CURANTE - NON INCLUSIONE DI ALCUNI NEGLI ELENCHI DELL'INAM - IRRILEVANZA - MANCATA SOMMINISTRAZIONE - OBBLIGO DI RIFUSIONE DELLA RELATIVA SPESA.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359623-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA A DOMICILIO - OBBLIGO DI SOMMINISTRAZIONE DI TUTTI I MEDICINALI RITENUTI NECESSARI DAL MEDICO CURANTE - NON INCLUSIONE DI ALCUNI NEGLI ELENCHI DELL'INAM - IRRILEVANZA - MANCATA SOMMINISTRAZIONE - OBBLIGO DI RIFUSIONE DELLA RELATIVA SPESA.*

Qualora l'assicurato presso l' INAM fruisca, a domicilio, dell'assistenza sanitaria diretta, da parte dell' istituto, quest'ultimo e tenuto a somministrargli i medicinali che, in relazione alla natura ed alle peculiarita della malattia, siano stati ritenuti appropriati e necessari dal sanitario dell'ente (sia esso dipendente o convenzionato), anche se si tratti di farmaci non compresi tra quelli di cui l'ente stesso abbia autorizzata la somministrazione; e, nel caso in cui tale Obbligo non sia stato adempiuto e l'assicurato abbia dovuto procurarsi aliunde i medicinali prescrittigli, l' istituto deve rimborsargli integralmente la spesa all'uopo sostenuta. Il diritto dell'assicurato, infatti, ad avere un'assistenza farmaceutica adeguata ed efficace non puo essere menomato da Disposizioni interne dell' INAM, il quale puo bensi emanare norme intese ad organizzare i servizi assistenziali sul piano tecnico e amministrativo, e determinare i farmaci di cui sia consentita, per le singole malattie, la somministrazione gratuita, ma non puo violare, nell'Esercizio di tale suo potere organizzativa il diritto dell'assicurato ad un'adeguata assistenza: percio, l'esclusione di un farmaco puo essere ritenuta legittima solo se esso possa essere sostituito con altro di uguale efficacia, e non nell'ipotesi in cui esso sia stato ritenuto indispensabile, anche perche gia sperimentato con profitto. (V 570'60).*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 7, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)