Sez. 3, Sentenza n. 4388 del 21/07/1979 (Rv. 400923 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - AMBITO DI APPLICABILITA DELLE NORME - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ONERE PROBATORIO DEL VIAGGIATORE DANNEGGIATO - OGGETTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRATTO DI TRASPORTO CONCLUSO CON LE FERROVIE DELLO STATO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - AMBITO DI APPLICABILITA DELLE NORME - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ONERE PROBATORIO DEL VIAGGIATORE DANNEGGIATO - OGGETTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRATTO DI TRASPORTO CONCLUSO CON LE FERROVIE DELLO STATO.*
Nell'ipotesi del trasporto di persone, il viaggiatore, ai fini di ottenere il risarcimento del danno subito durante il trasporto, ha l'Onere di provare il nesso causale tra il sinistro occorsogli e l'attivita del vettore nell'esecuzione del contratto di trasporto, e non anche l'anormalita del servizio che ha determinato l'evento dannoso, in quanto in tal modo sarebbe posta a suo carico la dimostrazione della colpa del vettore la cui esistenza e presunta; la prova dell'anormalita del trasporto o della condotta colposa del personale dipendente del vettore, deve essere fornita dal viaggiatore, come presupposto della sua pretesa risarcitoria, nel solo caso del contratto di trasporto concluso con le ferrovie dello stato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)