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Sez. 1, Sentenza n. 851 del 27/11/1995 Cc. (dep. 27/01/1996) Rv. 203667 - 01

Impugnazioni - Appello - Procedimento | Lettura del dispositivo di sentenza in udienza - Necessità - - Esclusione - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203667-01

Impugnazioni - Appello - Procedimento

Allorché l'appello si sia svolto con le forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., e cioè in camera di consiglio, la lettura del dispositivo in udienza, imposta dall'art. 545 stesso codice solo per i processi che si svolgono in dibattimento pubblico, è meramente facoltativa e l'omissione di tale lettura, seguita da regolare deposito in cancelleria, ha come semplice conseguenza lo spostamento della data di pubblicazione della sentenza - e, quindi, del "dies a quo" ai fini dell'impugnazione - dalla data di udienza a quella dell'avviso di deposito della pronuncia, secondo quanto previsto dall'art. 585, comma secondo, lett. a)-, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 599, Cod. Proc. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)