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Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica

Testo in vigore al

Capo I. Centrali elettronucleari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.

Art. 2

1. Nel quadro del piano nazionale per l'energia, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di centrali elettronucleari e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche delle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

2. Le regioni, determinate a norma del comma precedente, debbono indicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro centocinquanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, d'intesa con i comuni interessati, con il parere del Ministero della sanita', sentito l'ENEL e avvalendosi dell'assistenza tecnica del CNEN, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN abbia espresso avviso favorevole.

3. Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3

1. Dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato autorizza l'ENEL a eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneita' tecnica delle aree prescelte e, nell'ambito delle stesse, per la determinazione del luogo ove puo' essere ubicata la centrale elettronucleare.

2. Per svolgere le indagini l'ENEL ha facolta' di accedere nei fondi compresi nelle aree. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facolta' di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

3. Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione, l'ingegnere capo del genio civile, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilisce d'ufficio l'ammontare del deposito cauzionale.

4. Ogni ulteriore controversia fra il proprietario o possessore del fondo e l'ENEL e' di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

Art. 4

1. L'ENEL trasmette al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate, entro dodici mesi dall'accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa sulle ubicazioni proposte nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 e sulle relative caratteristiche tecniche e ambientali.

2. Il rapporto con la relativa documentazione deve essere trasmesso contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale.

3. La consultazione prevista dall'articolo 40 del citato decreto 13 febbraio 1964, n. 185, e' estesa al Ministero per i beni culturali e ambientali. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di sessanta giorni, si intendono favorevoli. In tal caso il CNEN trasmette ugualmente il parere di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione di cui ai precedenti commi.

5. Successivamente, nei sessanta giorni dalla richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con il comune o i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente la localizzazione della centrale.

6. In mancanza della decisione della regione nel termine suddetto, il CIPE determina la localizzazione e la notifica alla regione e al comune interessati.

7. Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia.

8. Dopo la localizzazione dell'impianto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' autorizzare l'ENEL all'esecuzione di opere preliminari di preparazione sotto la vigilanza tecnica del CNEN.

Art. 5

1. A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo, l'ENEL presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'ente.

2. Il progetto di massima dell'impianto e la relativa documentazione devono essere trasmessi contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 1805, per la parte che riguarda il nulla osta alla costruzione.

3. Per la consultazione delle amministrazioni e il parere del CNEN si applicano il terzo e il quarto comma del precedente articolo 4.

4. Ottenuto il parere del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato rilascia, con proprio decreto, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e il nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo II. Centrali termoelettriche e derivazioni idroelettriche

Art. 8

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su direttive del CIPE, in casi di straordinaria gravita' della situazione del mercato delle fonti di energia, e in particolare del petrolio, e di eccezionale disavanzo della bilancia dei pagamenti, a causa dell'andamento dei piani di determinate materie energetiche, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, puo' far obbligo:

  1. a) all'ENEL di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile;

  2. b) all'ENI di mettere a disposizione dell'ENEL il gas metano necessario.

2. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'ENEL, le centrali termoelettriche nelle quali puo' essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicita' di gestione.

Art. 9

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

2. Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880, e' dello 0,35 parti per milione.

3. E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene.2

Art. 10

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e' aggiunto il seguente comma:
"I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare".

Art. 11

1. I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalita' di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica.

2. Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate e' consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonche' di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici.

3. Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069, sono estese agli impianti di cui ai commi precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche gia' esistenti.

Art. 12

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con propri decreti, puo' disporre che, nel limite previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sia computata l'energia elettrica prodotta in centrali elettriche con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento dei rifiuti o per il dissalamento delle acque di mare costruiti da imprese elettriche previste dal citato articolo 4, n. 8.

Art. 13

1. Le concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si e' avvalso della facolta' di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 342, possono essere assentite a favore dei soggetti indicati nei numeri 5, 6, 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

2. Sulle concessioni di cui sopra gli enti locali e le aziende municipalizzate possono comunque esercitate diritto di prelazione.

3. I soggetti indicati nel n. 5, articolo 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche in pendenza dell'istruttoria prevista nella norma citata, possono chiedere la concessione relativa a derivazioni idroelettriche per la costruzione di impianti idroelettrici di produzione con i relativi impianti di trasformazione e trasporto, con particolare riguardo a quelli aventi scopo multiplo: difesa dalle piene dei corsi d'acqua, invaso d'acqua per usi potabili ed irrigui, di rigenerazione mediante pompaggio e simili, e di quelli aventi interesse locale, o di limitata potenza.

4. La domanda e' comunicata in copia dal Ministero dei lavori pubblici all'ENEL.

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ENEL ha facolta' di chiedere a proprio favore la concessione della derivazione idroelettrica per la quale e' stata presentata domanda dall'ente locale. Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, decide sull'assegnazione all'ente locale o all'ENEL, fatti salvi gli scopi di cui al terzo comma del presente articolo e con l'obbligo di utilizzazione della concessione stessa. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro per i lavori pubblici decide la concessione all'ente locale.

Art. 14

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilita' nonche' indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori".

Art. 15

1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

2. Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

3. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

4. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale e' installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

5. Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.

Capo III. Centrali turbogas

Art. 16

1. Fino al 31 dicembre 1979 la localizzazione e la costruzione di centrali turbogas dell'ENEL sono disciplinate dalle norme del presente capo.

2. Nei programmi di costruzione di centrali turbogas l'ENEL deve indicare almeno due localita' per ciascuno degli impianti previsti dai programmi, tenendo conto della funzione delle centrali stesse, delle loro caratteristiche tecniche e dell'equilibrio della rete di trasporto dell'energia elettrica.

3. I programmi predetti sono approvati, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dal CIPE con la partecipazione dei presidenti delle giunte regionali competenti per territorio.