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Sez. 1, Sentenza n. 10308 del 02/02/2007 Cc. (dep. 09/03/2007) Rv. 236574 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Condannato ultrasettantenne - Applicazione obbligatoria della detenzione domiciliare anche per i condannati per i reati di cui all'art. 4 bis ord. pen - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236574-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di detenzione domiciliare, le modifiche apportate all'art. 47 ter della L. 26 luglio 1975 n. 354 dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 non comportano alcun automatismo nell'applicazione della misura nei confronti degli ultrasettantenni, essendo rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza la verifica della meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a facilitarne il suo reinserimento nella società. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare in base al duplice rilievo che l'istante non poteva godere della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma primo, L. n. 354 del 1975 e successive modifiche, in quanto condannato per il delitto di omicidio volontario, ricompreso fra quelli indicati dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, e neppure di quella prevista dall'art. 47 ter, comma primo, lett. c) e d) in considerazione del fine pena fissato all'ottobre 2015).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)