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Sez. 2, Sentenza n. 352 del 10/02/1972 (Rv. 356230 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356230-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818, non si applica alle cause di opposizione agli Atti esecutivi. Infatti, l'espressione 'cause di opposizione all'esecuzioné contenuta nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD 30 gennaio 1941, non va intesa nel significato ristretto di cui all'art 615 dello attuale codice di procedura civile, ma in quello piu ampio del codice di procedura civile del 1865 vigente allora, che con tale espressione comprendeva sia le opposizioni per ragioni di merito, ora definite opposizioni alla esecuzione, sia quelle per ragioni di rito, ora definite opposizioni agli Atti esecutivi. (Conf 877'70, mass n 346252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)