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Sez. 1, Sentenza n. 3001 del 29/03/1999 (Rv. 524702 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione dell'ordinanza/ingiunzione - Termine di novanta giorni ex art. 14 Legge 689 del 1981 - "Dies a quo" - Determinazione - Criteri - Infrazioni immediatamente percepibili - Riferimento al momento della percezione da parte dei verbalizzanti - Infrazioni da accertare attraverso esami successivi - Riferimento al momento degli accertamenti (fattispecie in tema di violazioni dell'art. 18 D. Lgs. 109 del 1992).
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524702-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Ai fini della determinazione del "dies a quo" del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art.18 del D. Lgs. N. 109 del 1992, per avere il contravventore importato da un paese terzo, per la commercializzazione in Italia, asparagi interi senza l'indicazione, sull'etichetta, della "categoria" dell'acido citrico, e con la non corretta dizione "peso aggocciolato"), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando, dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti, l'accertamento dell'infrazione risulti da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15, Decreto Legisl. 04/08/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)