Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017 (Rv. 646835 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Caso fortuito - Configurabilità - Limiti - Vizio costruttivo - Ascrivibilità al terzo - Responsabilità del custode - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l'improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all'interno della quale si trovavano due persone).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)