Disposizioni sulla stampa
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20 gennaio 1948:
Art. 1 Definizione di stampa o stampato
1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Art. 2 Indicazioni obbligatorie sugli stampati
1. Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
2. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
1) del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore;
2) del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
3. All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.
Art. 3 Direttore responsabile
1. Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
2. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
3. Puo' essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
4. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di responsabile.
5. Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita' ai sensi del comma precedente.
Art. 4 Proprietario
1. Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
2. Se il proprietario e' cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
3. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
4. I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa e' diversa dal proprietario.
Art. 5 Registrazione
1. Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica.
3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
4. Il registro e' pubblico.
Art. 6 Dichiarazione dei mutamenti
1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova, dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
2. L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.
3. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita, l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.
Art. 7 Decadenza della registrazione
1. L'efficacia, della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una, interruzione di oltre un anno.
Art. 8 Risposte e rettifiche
1. Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e' avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e' pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
5. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.
7. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Art. 9 Pubblicazione obbligatoria di sentenze
1. Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso.
2. Il direttore responsabile e' tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.
Art. 10 Giornali murali
1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita' di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, e' regolato dalle disposizioni della presente legge.
2. Nel caso di giornale murale a copia unica, e' sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorita' di pubblica sicurezza.
3. L'inosservanza di questa norma e' punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.
4. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
Art. 11
1. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Art. 12 Riparazione pecuniaria
1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Art. 13
1. Pene per la diffamazione