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Sez. 2, Sentenza n. 12474 del 26/08/2002 (Rv. 557062 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) | Patto successorio rinunciativo - Diritto alla restituzione della somma versata al rinunciante in esecuzione del patto - Sussistenza - Liberalità delle attribuzioni - Presunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557062-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO)

Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all'indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile "l'animus donandi" e verificare l'esistenza dei prescritti requisiti di forma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)