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Sez. U, Sentenza n. 12316 del 18/11/1992 (Rv. 479584 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Sanità dell'ambiente - Igiene del suolo e dell'abitato - Lavorazioni insalubri, mattatoi | Attivazione di una fabbrica o manifattura di lavorazioni insalubri - Omesso divieto nei quindici giorni successivi all'avviso, da parte del sindaco - Posizione di diritto soggettivo del privato - Configurabilità - Sospensione dell'attività e successivo annullamento per illegittimità della sospensione medesima - Rispettive posizioni soggettive del privato - Conseguenze - Azione del privato di risarcimento del danno - Proponibilità.
Stato
decisa il 1992-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479584-01

Igiene e sanità pubblica - Sanità dell'ambiente - Igiene del suolo e dell'abitato - Lavorazioni insalubri, mattatoi

L'imprenditore privato, che, intendendo attivare una fabbrica o manifattura di prodotti insalubri, secondo la previsione degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), ne abbia dato preventivo avviso al sindaco, non ricevendo alcun divieto nei quindici giorni successivi, è titolare di una posizione di diritto soggettivo, in ordine all'attuazione di detta iniziativa economica, né è tenuto a rinnovare l'avviso, in corso di sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi, per effetto dello incremento dell'urbanizzazione. Tale diritto soggettivo può degradare ad interesse legittimo, ove il sindaco, in relazione al riscontro, nel concreto esercizio di quell'attività, di situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica, ordini la sospensione dell'attività medesima; ma, qualora il provvedimento relativo sia stato annullato per illegittimità nella competente sede amministrativa, la posizione del privato riacquista natura e consistenza di diritto soggettivo e l'intervento dell'amministrazione assume il carattere del fatto illecito lesivo di quel diritto - rispetto al quale la colpa dell'amministrazione stessa è in "re ipsa" e non ha bisogno di ulteriore prova -, con la conseguenza che al danneggiato deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario per il relativo risarcimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 216, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 217

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)