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Sez. 5 - , Sentenza n. 25612 del 01/09/2023 (Rv. 669049 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Processo tributario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Impugnazione in Cassazione della decisione della Commissione tributaria regionale - Natura di ordinario giudizio civile - Applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669049-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

L'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sull'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile; tale misura è invece applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)