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Sez. L, Sentenza n. 8684 del 29/04/2015 (Rv. 635119 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Termine per la tempestiva costituzione del convenuto e dell'appellato - Rinvio d'ufficio dell'udienza originaria fissata dal giudice - Riferimento alla data dell'udienza differita - Necessità.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635119-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)