Sez. 3, Sentenza n. 20607 del 14/10/2015 (Rv. 637495 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Lotteria istantanea "sette e vinci" - Regolamentazione contrattuale - Diritto al pagamento del premio - Possesso del biglietto con combinazione vincente - Insufficienza - Inserimento sul biglietto del "codice di validazione" preindividuato dalla P.A. - Necessità.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
Nel contratto di lotteria istantanea (nella specie, lotteria "sette e vinci") disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 19 gennaio 1996, avente natura contrattuale e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., la vincita non è subordinata all'evento, futuro e incerto, della estrazione del numero del biglietto vincente, ma si realizza quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che, oltre a recare la combinazione vincente, deve presentare un codice di validazione (cd. codice VIRN) necessariamente corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati dalla P.A.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1935, DM Finanze 19/01/1996, DM Interno 12/02/1991 all. 1 art. 83, Legge 26/03/1990 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)