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Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 06/02/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 201975 - 01

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio | Elemento materiale del reato - Consegna - Significato - Vendita al pubblico adottata dai supermercati - Esposizione alla vendita - Coincidenza con la possibile consegna all'acquirente.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201975-01

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio

L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 515 cod. pen. (frode nell'esercizio del commercio) consiste nel consegnare all'acquirente cosa mobile non conforme a quella convenuta ed il termine "consegna" fa riferimento ad un'attività contrattuale (pattuizione-dichiarazione) tra venditore ed acquirente, sicché nel sistema di vendita al pubblico adottato dai supermercati il prodotto non solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione e l'esposizione in vendita coincide con la possibile consegna all'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)