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Sez. L, Sentenza n. 1649 del 09/03/1984 (Rv. 433722 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433722-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il giudice del merito, nel valutare (in fatto) se, nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che, in linea di massima, la sussistenza dei requisiti anzidetti - e, in particolare, la situazione economica e produttiva di tale settore - va ritenuta (così come il legislatore ha mostrato di considerarla) una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova, fatta sempre salva, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della citata legge. (Conf 3223/83, mass n 428123).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)