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Sez. 5, Sentenza n. 2156 del 11/12/1997 Ud. (dep. 20/02/1998) Rv. 209810 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Scritti in lingua straniera - Richiesta di traduzione da parte del difensore - Necessità - Nullità relativa nel caso di mancato provvedimento del giudice - Fattispecie: certificato medico attestante impedimento a comparire.
Stato
decisa il 1997-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209810-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE

In materia di traduzione degli atti l'esistenza, negli atti del procedimento penale, di scritti compilati in lingua straniera, costituisce un caso di nullità del procedimento stesso solo quando il difensore dell'imputato chiede la nomina di un interprete per la traduzione, ex art. 143 secondo comma cod. proc. pen., e il giudice si rifiuti di provvedere in conformità. Detta nullità peraltro ha carattere relativo ed è sanata dall'acquiescenza del difensore. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non può costituire causa di annullamento il fatto che il giudice di merito abbia disatteso la certificazione medica attestante l'impedimento a comparire dell'imputato, siccome redatta in lingua rumena in modo altresì illeggibile, senza averne disposta la traduzione, neppure richiesta dal difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)