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Sez. 2, Sentenza n. 2824 del 21/03/1987 (Rv. 451942 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME REGOLATRICI DELLE DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DI DETTE NORME - DIRITTO DEL DANNEGGIATO ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO.*
Stato
decisa il 1987-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451942-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME REGOLATRICI DELLE DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DI DETTE NORME - DIRITTO DEL DANNEGGIATO ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO.*

Le norme che regolano la distanza nelle costruzioni - comunque questa sia considerata, nella sua semplice accezione di spazio tra edifici frontistanti o in riferimento al distacco tra fabbricati e confini o, ancora, nel suo rapporto con l'altezza dell'opera edilizia, - hanno carattere integrativo delle Disposizioni del codice civile, per cui deve riconoscersi, a chi deduce e prova la relativa violazione in suo danno, il diritto alla riduzione in pristino. (V 4353/85, mass n 441820).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)