Sez. 1, Sentenza n. 15761 del 22/10/2003 (Rv. 567565 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE | Illiceità - Presupposti - Rapporti con altri fatti di illecita concorrenza ex art.2598 nn.2 e 3 c.c. - Conseguenze - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE
In tema di concorrenza sleale, l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn.1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art.2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)