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Sez. 2, Sentenza n. 1972 del 20/06/1972 (Rv. 359092 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - MANCATA IMPUGNAZIONE - DEFINITIVITA - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI EX LEGGE N 153 DEL 1969 - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359092-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - MANCATA IMPUGNAZIONE - DEFINITIVITA - MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI EX LEGGE N 153 DEL 1969 - INEFFICACIA.*

L'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, con lo stabilire nel suo penultimo comma che le norme in esso contenute si applicano anche se il privilegio sia stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia in corso al momento della entrata in vigore della legge stessa, non puo ovviamente determinare una alterazione delle situazioni gia definite. Il provvedimento di riparto parziale reso esecutivo dal giudice delegato, non ha carattere provvisorio, si da potere essere modificato in seguito da ulteriori risultanze, giacche una volta emesso e decorsi i termini per le impugnazioni previste in via generale dall'art 26 della legge fallimentare, e idoneo a determinare una preclusione, nel senso che quanto con esso e disposto non puo piu essere oggetto di contestazione. (V 2222'70, mass n 348364).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)