Provvedimenti straordinari per la Calabria
Testo in vigore al
Art. 8
1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.
2. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.
3. Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:
a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;
b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di
alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.
4. I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non piu' di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario della abitazione.
5. E' in facolta' degli aventi diritto al contributo di cui alla, lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualita' la quota a loro carico secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per il tesoro.
6. E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici di fai costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.
7. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.
Art. 9
1. I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato di cui all'articolo 6, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo.
2. Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, e necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
Art. 10
1. Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e delle foreste nonche' dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.
2. A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione.
Art. 11
1. La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge valendosi degli uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.
2. All'uopo saranno costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'ispettorato regionale delle foreste, gli Uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Art. 12
1. La esecuzione delle opere di cui alla presente legge e' affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad Aziende autonome statali e all'Opera valorizzazione Sila.
2. Potra' essere affidata, altresi', ad Enti locali e loro Consorzi e a Consorzi di bonifica e di irrigazione.
Art. 13
1. Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 1.
Art. 14
1. Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.
Art. 15
1. Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura, e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Art. 16
1. La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.
2. Le formalita' ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attivita' sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a meta'.
3. Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.
Art. 17
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 251 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7.
2. Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-57; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-58; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-61; di lire 19 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66; di lire 15 miliardi nell'esercizio 1966-67.2
3. Il Ministero del tesoro provvedera' a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.
4. Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa quale risulta ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 949, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvedera' a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terra' gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presentera' al Comitato, di cui all'art. 6, il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alla presente legge.
Art. 18
1. Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge e' istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali - al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. - riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.
2. Per l'esercizio 1955-56 la predetta addizionale sara' riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifichi nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1956.
3. Per i ruoli gia' passati in riscossione alla entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento della addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente.
4. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.
5. Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.
Art. 19
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - SARAGAT - CAMPILLI - GONELLA - DE CARO - MARTINO -
TAMBRONI - MORO - VANONI -
ANDREOTTI - GAVA - TAVIANI -
ROSSI - ROMITA - COLOMBO -
ANGELINI - BRASCHI - CORTESE -
VIGORELLI - MATTARELLA -
CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO