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Sez. 1, Ordinanza n. 10144 del 17/04/2025 (Rv. 674510-01)

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Divieto per l’amministratore di anticipare somme per conto dell’amministrato e di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il medesimo - Sussistenza - Violazione - Sostituzione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674510-01

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.

Cod. Civ. art. 378, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)