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Sez. 3, Sentenza n. 670 del 13/02/1978 (Rv. 390010 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DI UNA DITTA INDIVIDUALE NELLA PERSONA FISICA DEL TITOLARE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA DELLA DITTA E DELL'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DI QUELLA PERSONA FISICA NON NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA IMPRENDITORIALE - CONSEGUENTE MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390010-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DI UNA DITTA INDIVIDUALE NELLA PERSONA FISICA DEL TITOLARE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA DELLA DITTA E DELL'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DI QUELLA PERSONA FISICA NON NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA IMPRENDITORIALE - CONSEGUENTE MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE.*

Qualora, con domanda di adempimento di obbligazione, venga convenuta in giudizio una ditta individuale, nella persona fisica del suo titolare, l'accertamento dell'inesistenza della ditta stessa, e dell'assunzione dell'obbligazione da parte di quella persona fisica, non nell'Esercizio di attivita imprenditoriale, non comporta la Mancanza di legittimazione passiva del convenuto, intesa nel senso di difetto di titolarita passiva del rapporto sostanziale. La ditta individuale, infatti, non e soggetto distinto dalla persona fisica che e, o si assume essere imprenditore esercente attivita economica con tale segno distintivo, con la conseguenza che l'indicato errore nell'evocazione in giudizio non osta a che la predetta persona fisica assuma la veste di parte nel processo, e possa essere condannata all'adempimento della dedotta obbligazione. (V 3754/76, mass n 382454; (V 2466/74, mass n 370884).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2563, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)