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Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 16/06/1981 (Rv. 414571 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - MUTAMENTO DELLA PRIMA DOMANDA NELLA SECONDA - ESERCIZIO PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414571-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - MUTAMENTO DELLA PRIMA DOMANDA NELLA SECONDA - ESERCIZIO PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente ha non solo la facolta di chiedere la esecuzione coattiva o la risoluzione del contratto, ma anche la possibilita di mutare la scelta gia effettuata della prima di tali alternative, optando invece per la seconda. Tale facolta, costituendo una deroga alle regole processuali che vietano o limitano a determinate fasi o momenti processuali la possibilita di mutare la domanda originaria, puo essere esercitata per la prima volta anche in Sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)