Sez. 3, Sentenza n. 9983 del 01/07/1999 Ud. (dep. 06/08/1999) Rv. 214345 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Personale femminile - Divieto di ammissione al lavoro notturno - Ambito di applicazione - Rapporti con le direttive comunitarie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
La legge 9 dicembre 1977 n. 903, nello stabilire il divieto di lavoro notturno per le donne nelle aziende manifatturiere anche artigianali, contrasta con la direttiva 76/207/CEE (come interpretata dalla Corte di giustizia della Comunità Europea). Essa, pertanto, deve essere disapplicata dal giudice italiano, mentre deve essere applicata nella parte in cui è conforme al dettato della direttiva summenzionata e, cioè, con riferimento al divieto assoluto di lavoro notturno per le donne dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
Riferimenti normativi: Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST., Legge 05/02/1999 num. 25 art. 17, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 26, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)