Sez. L, Sentenza n. 12294 del 16/11/1991 (Rv. 474657 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Ordine del giudice in sede di accertamento della inefficacia o della illegittimità del licenziamento - Obbligatorietà - Mancanza della esplicita domanda in tal senso - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
Ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, il giudice che accerta l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento, deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro anche in mancanza di un'esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato, in quanto tale reintegrazione - salvo che questi vi abbia espressamente rinunciato - è compresa, siccome effetto tipico della tutela reale prevista dalla norma suddetta, nella domanda della declaratoria d'illegittimità od inefficacia del recesso del datore di lavoro. (Principio enunciato in fattispecie anteriore alla legge 11 maggio 1990 n. 108).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)