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Sez. 3, Sentenza n. 3377 del 19/10/1968 (Rv. 336421 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336421-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito, nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali, puo non dare ingresso ad ulteriore istruttoria richiesta dalle parti, quando, in base agli elementi gia acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare ne il giudice incorre in difetto di motivazione per non avere esplicitamente disatteso detti mezzi istruttori, quando dalla decisione adottata, risulti che egli ha desunto, dalle prove acquisite, la certezza sulla esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, o dell'eccezione, sicche la superfluita dell'ammissione di detti mezzi discende implicitamente dalla motivazione della sentenza. (Conf. 1164-67, massima n. 327601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)