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Sez. 6, Sentenza n. 13446 del 12/02/2014 Cc. (dep. 21/03/2014) Rv. 261830 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello - Mancanza di specificità dei motivi - Inammissibilità - Parametri di valutazione.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261830-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Il motivo d'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)