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Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 05

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Art. 8, d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162 - Natura di norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281997-05

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

L'art. 8 del d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162, non integra una norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in quanto attiene alla sola sicurezza della circolazione ferroviaria il cui rischio, gravante sull'imprenditore ferroviario, va tenuto distinto dal rischio lavorativo, e dalle connesse competenze e regole comportamentali, che può gravare su tale imprenditore quale datore di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte - in relazione agli omicidi colposi relativi alle morti verificatesi, nel disastro ferroviario di Viareggio, in conseguenza del cedimento dell'assile di un carro merci trasportante GPL, che ne aveva determinato il deragliamento, e la successiva esplosione - ha ritenuto non configurabile la circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" a carico dell'amministratore delegato di Trenitalia s.p.a., rilevando che la regola cautelare dallo stesso violata, consistente nel dover verificare la storia manutentiva del carro prima di utilizzarlo, traeva origine dal patrimonio conoscitivo formatosi nel settore della circolazione ferroviaria ed era volta a prevenire il rischio per la sicurezza di tale circolazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2, Decreto Legisl. 10/08/2007 num. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)