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Sez. 1, Sentenza n. 6760 del 06/04/2004 (Rv. 571884 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Legge n. 223 del 1990 - Illecito amministrativo di cui all'art. 15, comma decimo - Divieto di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori - Interpretazione - Natura del divieto - Divieto relativo - Insussistenza del divieto in presenza di determinate condizioni di orario della trasmissione o di accorgimenti tecnici adeguati - Fondamento della deroga - Interpretazione conforme al diritto comunitario e adeguatrice rispetto ai precetti (artt. 3 e 21) della Costituzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571884-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE

In tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, l'art. 15, comma decimo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il quale vieta la trasmissione di programmi (a) che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, (b) che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, (c) che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità - divieto la cui violazione integra un illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 31, comma terzo, della stessa legge -, deve essere interpretato nel senso che, mentre le ipotesi sub (b) e sub (c) indicano programmi per i quali il divieto di trasmissione è assoluto, nell'ipotesi sub (a) - di (altri) programmi, cioè, che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori - il divieto di trasmissione è soltanto relativo, giacché esso deve intendersi, pur nel silenzio della disposizione di legge, suscettibile di deroga allorché la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico consentano di escludere che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi. Una tale interpretazione della norma - oltreché conformare la disposizione nazionale al diritto comunitario (in particolare, all'art. 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, e succ. modif., il quale, nel prevedere una deroga siffatta, detta una disposizione avente efficacia diretta nell'ordinamento italiano) - è la sola in grado di rendere la disposizione stessa compatibile con la nostra Costituzione, sia in riferimento all'art. 3 Cost. (atteso che, in mancanza della predetta deroga, verrebbe a determinarsi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di illecito prefigurate, per le trasmissioni transfrontaliere, dall'art. 3-bis, comma terzo, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, introdotto dall'art. 51 della legge 1 marzo 2002, n. 39, il quale, attuando compiutamente la citata direttiva, prevede la deroga in questione), sia in riferimento all'art. 21 Cost. (perché l'omessa previsione della deroga pregiudicherebbe le libertà e i diritti garantiti dalla norma della Carta fondamentale, proprio là dove il diritto comunitario prima e quello nazionale poi hanno ragionevolmente previsto che, in presenza di determinate condizioni di orario o di accorgimenti tecnici adeguati, le ragioni di protezione dei minori sono normalmente insussistenti). (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. - in fattispecie nella quale il particolare contenuto del programma televisivo, andato in onda in prima serata, era stato anticipato dalla conduttrice, la quale aveva avvisato il pubblico della delicatezza del caso che sarebbe stato trattato e dell'opportunità di far affiancare i minori da un pubblico adulto - ha tuttavia escluso che tale cautela possa essere sufficiente, di per sè sola, ad integrare una delle ipotesi derogatorie al divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi pericolosi per lo sviluppo dei minori, ossia quella che esige l'adozione, da parte dell'emittente, di accorgimenti tecnici, tali, appunto, da fare ragionevolmente escludere, secondo un criterio di normalità, la visione del programma dal pubblico minorenne).

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 15 com. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 31 CORTE COST., Legge 31/07/1997 num. 249 art. 3 bis CORTE COST., Legge 01/03/2002 num. 39 art. 51, Direttive del Consiglio CEE 03/10/1989 num. 552 art. 22, Direttive del Consiglio CEE 30/06/1997 num. 36, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 31, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)