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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 7 aprile 1987, causa 196/85

Decisione
decisa il 1987-04-07
ECLI
ECLI:EU:C:1987:182

Epigrafe

Sentenza della Corte 7 aprile 1987 Nella causa 196/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Johannes Føns Buhl, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dai signori Gilbert Guillaume, Régis de Gouttes et Philippe Pouzoulet, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, nella sede dell'ambasciata di Francia, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far constatare che, istituendo e mantenendo in vigore un regime di tassazione differenziato per determinati vini denominati « vini dolci naturali » e per i vini liquorosi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95 del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot e T. F. O'Higgins, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, U. Everling e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: D. Louterman, amministratore vista la relazione d'udienza e in seguito alla fase orale del 18 novembre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate il 27 gennaio 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 giugno 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far accertare che, istituendo e mantenendo in vigore un regime di tassazione differenziato per determinati vini denominati « vini dolci naturali » e per i vini liquorosi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95 del trattato.
punto 2
Con tale ricorso, la Commissione contesta in sostanza la compatibilità con l'art. 95 del trattato delle disposizioni del codice generale delle imposte relative all'imposta di consumo e all'imposta di circolazione sui vini liquorosi ed equiparati. In forza di tali disposizioni, i vini liquorosi ed equiparati sono soggetti, in generale, ad un'imposta di consumo di FF 6795 l'ettolitro d'alcool puro e ad un'imposta di circolazione di FF 22 l'ettolitro. Tuttavia, l'importo di tali imposte è di FF 2545 e, rispettivamente, FF 54,80 per taluni di tali vini, cioè i vini dolci naturali. Secondo la Commissione, questo regime è discriminatorio in quanto subordina l'ammissione a fruire della tassazione più vantaggiosa a condizioni meno favorevoli per le merci importate da altri Stati membri che per i prodotti nazionali analoghi.
punto 3
Per quanto riguarda i dettagli della normativa francese, lo svolgimento del procedimento e i mezzi e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo vengono qui di seguito riportati solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sul criterio di « produzione tradizionale e d'uso »

punto 4
La Commissione sostiene, in primo luogo, che una discriminazione vietata dall'art. 95 del trattato deriva dal fatto che la normativa francese riserva il regime fiscale di favore ai soli vini liquorosi la cui produzione è « tradizionale e d'uso ». Questa condizione, benché, a quanto pare, valga indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati da altri Stati membri, potrebbe essere soddisfatta solo dai prodotti nazionali. Inoltre, secondo la Commissione, la nozione di « produzione tradizionale e d'uso » non è un criterio obiettivo, giacché lascia all'amministrazione un potere discrezionale all'atto dell'applicazione.
punto 5
Il governo francese nega l'esistenza di una discriminazione. A suo parere, la nozione di « produzione tradizionale e d'uso » ha un significato storico, caratterizzato da produzioni secolari inseparabili da un dato territorio la cui vetustà è un elemento della notorietà, e nel contempo un significato tecnico, caratterizzato da norme e prassi enologiche che codificano gli usi leali e costanti. Questa nozione si ritroverebbe, inoltre, del pari nella normativa comunitaria in fatto di organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
punto 6
È opportuno anzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza (vedasi, da ultimo, la sentenza 4 marzo 1986, Commissione/Danimarca, 106/84, Racc. pag. 833), il diritto comunitario, nello stadio attuale del suo sviluppo, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti, anche analoghi ai sensi dell'art. 95, 1o comma, in relazione a criteri obiettivi, quali la natura delle materie prime usate o i processi di produzione seguiti. Siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario purché perseguano scopi di politica economica compatibili, anch'essi con le esigenze del trattato e del diritto derivato e se le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle importazioni dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti.
punto 7
Più specificamente, la Corte ha più volte affermato che, nello stato attuale del diritto comunitario, l'art- 95 del trattato non osta a che gli Stati membri concedano per legittimi fini economici o sociali agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzioni o riduzioni di tributi, a taluni tipi di alcolici o a talune categorie di produttori, purche siffatti regimi di favore vengano estesi, senza discriminazione, alle merci importate che abbiano le stesse caratteristiche dei prodotti nazionali agevolati.
punto 8
Queste condizioni sono soddisfatte nel caso di specie.
punto 9
Per quanto riguarda gli scopi perseguiti dal sistema di tassazione criticato, il governo francese ha dedotto che i vini dolci naturali sono prodotti in zone caratterizzate da scarse precipitazioni e da un suolo relativamente arido nelle quali, a causa della difficoltà di coltivare altri prodotti agricoli, l'economia locale dipende in ampia misura dalla loro produzione. L'agevolazione fiscale riservata a tali vini tenderebbe quindi a compensare le maggiori difficoltà di produzione che gravano su di essi al fine di consentire il persistere di produzioni di qualità che hanno per talune regioni della Comunità particolare importanza economica. Siffatti scopi di politica economica vanno considerati compatibili con le esigenze del diritto comunitario.
punto 10
Per quanto riguarda poi l'estensione del regime agevolato alle merci importate, non si può fare a meno di rilevare che il criterio di « produzione tradizionale e d'uso » si riferisce indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati. Nulla nel fascicolo indica che la sua applicazione si risolva di fatto nel favorire i vini d'origine francese a detrimento dei vini, che abbiano le stesse caratteristiche, originari di altri Stati membri. Non è in particolare provato che, a causa dei dati naturali o delle strutture della produzione, l'agevolazione fiscale di cui si tratta vada esclusivamente o, perlomeno, essenzialmente a vantaggio dei prodotti nazionali. E opportuno aggiungere che non si può considerare incompatibile col diritto comunitario la normativa nazionale che comprenda indistintamente i prodotti nazionali e quelli importati, per il solo motivo che essa può dar luogo ad un'applicazione discriminatoria, finché non sia provato che essa è effettivamente applicata in tal modo.
punto 11
Di conseguenza, va disattesa la censura relativa al fatto che l'ammissione al regime fiscale agevolato è riservata ai vini liquorosi la cui produzione è tradizionale e d'uso.

Sentenza › Sull'esigenza di ina dispositivo di controllo nello Stato membro d'esportazione

punto 12
La Commissione sostiene inoltre che una discriminazione vietata dall'art. 95 del trattato deriva dal fatto che i vini importati da altri Stati membri sono ammessi al regime fiscale agevolato unicamente alla condizione di essere assoggettati, nello Stato membro d'esportazione, ad un dispositivo di controllo che offra garanzie equivalenti a quelle richieste per i vini dolci naturali prodotti in Francia. Secondo la Commissione, questa esigenza ha l'effetto di escludere dalla suddetta agevolazione le merci di altri Stati membri che non contemplino un dispositivo analogo, il che è incompatibile col principio secondo cui una normativa nazionale non può imporre modalità d'attuazione che non possano essere osservate dai produttori di altri Stati membri.
punto 13
Il governo francese contesta la tesi generale della Commissione. Esso eccepisce che lo Stato membro d'importazione può esigere prove che gli consentano di accertare che le merci importate, atte ad esser ammesse al regime fiscale di favore, ne possiedano effettivamente i requisiti.
punto 14
È giurisprudenza consolidata (vedasi sentenza 7 maggio 1981, Hansen, 153/80, Race. pag. 1165) che uno Stato membro non può negare alle merci importate da un altro Stato membro un'agevolazione fiscale a motivo delle condizioni poste dalla propria normativa che le merci importate non sono in grado di soddisfare a causa della loro situazione geografica o della legislazione dello Stato di produzione. Questo principio non può tuttavia impedire ad uno Stato membro di subordinare l'agevolazione fiscale, del pari per le merci importate, alla prova che le condizioni prescritte siano soddisfatte, purché le esigenze di prova non siano per le merci importate più rigorose che per i prodotti nazionali analoghi e non siano sproporzionate rispetto allo scopo perseguito, cioè l'eliminazione del rischio di frodi.
punto 15
Ne consegue che lo Stato membro d'importazione è libero di esigere delle prove che gli consentano di accertare se le merci importate possiedano effettivamente i requisiti prescritti dalla sua normativa nazionale. Questa prova può essere fornita in particolare mediante certificati rilasciati dalle autorità o da altri enti competenti dello Stato membro di provenienza. Questo certificato, dato che non può essere rilasciato se non in base a controlli che offrano garanzie equivalenti a quelle stabilite dalla normativa francese, può del pari essere imposto per i vini liquorosi importati da altri Stati membri, come condizione per l'ammissione al regime fiscale agevolato.
punto 16
Una normativa del genere, per essere compatibile col principio di proporzionalità, deve tuttavia lasciare allo Stato membro di provenienza la scelta dei metodi e dell'organo incaricato dell'applicazione dei controlli e non deve subordinare il riconoscimento dell'equivalenza alla previa condizione di un accordo negoziato fra le amministrazioni nazionali francesi.
punto 17
II fascicolo non consente di concludere nel senso che la normativa francese di cui è causa eluda tali imperativi. La Commissione ha sostenuto che le autorità francesi avevano deciso l'equiparazione dei vini denominati « Samos vin doux naturel, grand cru » ai vini dolci naturali d'origine francese in forza di un accordo stipulato con le autorità elleniche. Il governo francese ha cionondimeno negato l'esistenza di un siffatto accordo ed ha precisato che i contatti presi a questo proposito con le autorità elleniche avevano il solo scopo di ottenere le informazioni necessarie all'amministrazione francese per poter accertare se i presupposti dell'agevolazione fiscale sussistessero, effettivamente. Dato che la Commissione non ha fornito alcuna prova a sostegno della tesi contraria, si deve concludere che non è stata provata l'esistenza dell'asserito accordo.
punto 18
Di conseguenza, va del pari disattesa la censura relativa al fatto che l'ammissione dei vini liquorosi importati da altri Stati membri al regime fiscale agevolato è subordinato all'esistenza di un dispositivo di controllo che offra garanzie equivalenti.

Sentenza › Sulle spese

punto 19
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Firme

Mackenzie Stuart Galmot O'Higgins Bosco Due Everling Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 aprile 1987. Il cancelliere P. Heim II presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze