Sez. 6, Sentenza n. 8389 del 29/04/1996 Ud. (dep. 12/09/1996) Rv. 205560 - 01
Stupefacenti - Detenzione | Minima offensività del fatto delittuoso - Quantità - Superiore al limite ragionevole - Accertamento di merito - Valutazione anche di altri parametri - Esclusione.
Stupefacenti - Detenzione
Al fine di valutare se sussista o meno il requisito della minima offensività del fatto delittuoso, qualora il dato ponderale della droga superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico, secondo apprezzamento riservato al giudice di merito, ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza per ritenere la lieve entità; mentre, in presenza di quantitativo non cospicuo di sostanza, assumono valenza gli altri parametri legislativi (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), i quali, ove siano suscettibili di determinare un non trascurabile allarme sociale, escludono la ravvisabilità dell'attenuante.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)