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Sez. 1, Sentenza n. 6647 del 13/11/1986 (Rv. 448802 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 - MOMENTO INIZIALE E MOMENTO FINALE DEL PERIODO DI ESENZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE - PRECLUSIONE - ART. 23 DEL R.D. N. 1516 DEL 1937 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448802-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 - MOMENTO INIZIALE E MOMENTO FINALE DEL PERIODO DI ESENZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - SUCCESSIVA CONTESTAZIONE - PRECLUSIONE - ART. 23 DEL R.D. N. 1516 DEL 1937 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'atto con cui l'amministrazione finanziaria riconosce spettare o meno al contribuente l'esenzione concessa dalla legge nel concorso di determinati requisiti concretizza pur sempre - anche quando tali requisiti siano rigidamente predeterminati dalla norma in guisa che non sussista rispetto ad essi alcun margine di apprezzamento discrezionale - un "operato" - dell'ufficio, ai sensi dell'art. 23 del R.d. 8 luglio 1937, n. 1516; e cioè un provvedimento avente consistenza e natura di decisione amministrativa, giacché è idoneo a risolvere un potenziale conflitto d'interessi circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale di esenzione. Ne consegue che la mancata impugnazione del provvedimento con cui, a suo tempo, l'amministrazione ebbe a definire il momento iniziale e quello finale del periodo di esenzione decennale prevista dall'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, per l'imposta di RM, impedisce la successiva contestazione del punto, ostandovi la preclusione nascente dal citato art. 23, che non è stato abrogato dal d.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972 né espressamente (in quanto la disposizione non è indicata nell'art. 46 che elenca le "norme abrogate"), né implicitamente per contrasto con l'art. 16, giacché non si riscontra fra la nuova e la precedente disciplina un'incompatibilità tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione. (Conf 3343/78, mass n 392784).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 23, Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)