Sez. 1, Sentenza n. 6324 del 23/05/1984 Ud. (dep. 07/07/1984) Rv. 165228 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IPOTESI ESCLUSE - RAGIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IPOTESI ESCLUSE - RAGIONE.*
La dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere fatta solo dall'indiziato o dall'imputato che non sia detenuto perché, nei confronti di costui, la esigenza della individuazione ufficiale del luogo privato ove effettuare le notificazioni si pone solo con la cessazione del rapporto di detenzione o di internamento. (V mass n 160176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)