Sez. 4, Sentenza n. 1263 del 09/05/1996 Cc. (dep. 04/07/1996) Rv. 206375 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Natura - Spese - Principi della soccombenza - Ipotesi di soggetto che subisce l'azione senza muovere contestazione - Eccezione al principio (Fattispecie: Ministero del Tesoro soccombente e impossibilitato alla definizione spontanea o extragiudiziale).
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
Il procedimento conseguente alla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 315 cod. proc. pen.) ha natura di procedimento civile inserito in una procedura innanzi al giudice penale. In tale procedimento il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. Con riferimento a tale principio deve affermarsi che, il soggetto il quale - senza sua colpa - abbia dovuto subire l'azione e non abbia mosso contestazioni, non deve sopportare l'onere delle spese anche nel caso in cui sia risultato totalmente soccombente. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza di merito nella parte in cui condannava il Ministero del Tesoro soccombente alle spese del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione; e ciò sul presupposto che il Ministero del Tesoro non avrebbe comunque potuto adempiere spontaneamente prima del giudizio, non essendo possibile pervenire extragiudizialmente a determinazioni, neppure bilaterali, sull'"an" e sul "quantum debeatur").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)