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Sez. 1, Sentenza n. 1716 del 19/02/1991 (Rv. 470983 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno. | Vincolo di un bene privato alla esecuzione di una opera pubblica - Provvedimento del Provveditore alle opere pubbliche - Conseguente responsabilità risarcitoria della P.A. - Esclusione - Successiva occupazione del bene - Conseguenze - Indennizzo - Criteri.
Stato
decisa il 1991-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470983-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno.

Il decreto col quale il Provveditore alle opere pubbliche vincoli all'esecuzione di una determinata opera un bene di proprietà privata, equivale bensì a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa, ma, costituendo atto legittimo, non implica di per sè, in difetto di espressa previsione di legge, alcuna responsabilità risarcitoria della P.A.. Pertanto, ove tale provvedimento sia seguito dalla occupazione del bene, è soltanto dall'effettivo inizio di questa che decorre il periodo durante il quale, ai fini della determinazione dell'indennizzo, il bene può ritenersi sottratto alla disponibilità del proprietario, restando, invece, irrilevante quello decorso fra la data del detto provvedimento ed il momento iniziale dell'occupazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1967 num. 641 art. 24 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)