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Sez. 3 - , Sentenza n. 5603 del 07/03/2017 (Rv. 643387 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Azione per la determinazione e la condanna alla corresponsione dell'indennità di avviamento – Necessità del previo rilascio dell’immobile – Esclusione – Condanna condizionale – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643387-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

Nell'ipotesi di locazioni per uso diverso dall'abitazione, il conduttore può agire per la determinazione dell’indennità di avviamento e la condanna al suo pagamento ancorché non abbia rilasciato l’immobile perché quella non gli sia stata corrisposta e, nel caso, il giudice di merito deve pronunciare una condanna condizionata al rilascio, o alla liberazione con “mora credendi”, atteso che l’art. 34 della l. n. 392 del 1978, laddove subordina l’esecuzione del rilascio alla corresponsione dell’indennità, implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni, salva rinuncia del locatario, debba essere contemporaneo, ammettendo, così, la condanna condizionale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)