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Sez. 1, Ordinanza n. 127 del 12/02/1997 (Rv. 502456 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2941 n. 7 cod. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra società di persone ed i loro amministratori per le azioni di responsabilità contro costoro finché sono in carica - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502456-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI

Non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2941 n. 7 cod. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori per le azioni di responsabilità contro costoro finché sono in carica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)