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Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi

Testo in vigore al

Art. 20 Prescrizioni tecniche

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

Art. 21 Deroghe in materia di prescrizioni tecniche

1. L'amministrazione aggiudicatrice puo' derogare alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora:

  1. a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformita', ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

  2. b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature gia' usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficolta' tecniche sproporzionate, purche' venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche;

  3. c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni gia' esistenti;

  4. d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta cio' sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE.

3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

  1. a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione;

  2. b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;

  3. c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

    1. 1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia;

    2. 2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;

    3. 3) qualsiasi altra norma.

4. E' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; e', in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonche' l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione "o equivalente", e' autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

Art. 22 Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette

1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.

Art. 23 Criteri di aggiudicazione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

  1. a) unicamente al prezzo piu' basso;

  2. b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.

2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.

3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalita' atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.

4. L'affidamento della progettazione non e' compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilita' deve essere data notizia nel bando di gara.

5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per il settore interessato sono stabiliti parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualita'.

Art. 24 Varianti

1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice puo' prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalita' per la loro presentazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione di una variante soltanto perche' essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b).

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perche' configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.

Art. 25 Offerte anormalmente basse

1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalita' del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.

Art. 26 Concorsi di progettazione

1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui alla direttiva 93/38/CEE e relative norme nazionali di recepimento.

2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonche' in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

3. Le presenti disposizioni si applicano ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore:

  1. a) a 200.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 1 del presente decreto;

  2. b) a 400.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE;

  3. c) a 600.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE.

4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200.000 E.C.U. Nel caso di concorsi indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) o lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE, tale valore e' portato, rispettivamente, a 400.000 E.C.U. e a 600.000 E.C.U.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.

6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita' del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.

7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.

8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.

9. La commissione giudicatrice e' composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.

10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

11. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.

12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine e' pari a giorni sessanta.

13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/CEE si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.

14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificita' della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE

1. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta, nonche' il nome dell'aggiudicatario.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedano per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.

4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;

  2. b) l'oggetto e il valore dell'appalto;

  3. c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;

  4. d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

  5. e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;

  6. f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata.

5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE.

6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).

7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), e' comunicato alla Commissione CE.

Art. 28 Prospetti statistici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 luglio di ogni anno, un prospetto statistico recante il numero ed il valore degli appalti di servizi da esse aggiudicati e disciplinati dal presente decreto, distinguendo, possibilmente, secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalita' del soggetto aggiudicatario; nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l'art. 7, commi 1 e 2, dovra' essere, inoltre, precisato il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro o Paese terzo.

2. A partire dal 31 ottobre 1995 e con cadenza biennale il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione alla Commissione CE dei prospetti statistici di cui al comma 1.

Art. 29 Computo dei termini

1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto e' effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Art. 31 Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operativita', nonche' in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicita', di termini procedurali, di riunione di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione nei registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, di subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni statistiche.

2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea
BARATTA, Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente
TREU, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
BRANCACCIO, Ministro
dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO