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Sez. U - , Sentenza n. 35463 del 19/11/2021 (Rv. 662943 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Delibera di cancellazione – Limite temporale ex art. 21-novies l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-19
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662943-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE

La delibera di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati per mancanza dei requisiti per l'iscrizione non soggiace al limite temporale previsto dall'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi, atteso che dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione e del relativo provvedimento (autorizzazione ricognitiva, denominata ammissione), nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)