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Sez. 3, Ordinanza n. 19289 del 14/09/2007 (Rv. 599073 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Esperimento per un credito "sub iudice" . Ammissibilità - Sussistenza - Accoglimento della revocatoria - Eventuale condanna nelle spese a favore del creditore - Carattere condizionale - Successivo disconsocimento del credito - Restituzione delle spese ove pagate o risoluzione dell'efficacia della relativa condana - Configurabilità - .
Stato
decisa il 2007-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599073-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia. Ne consegue che, se alla sentenza sulla revocatoria fosse conseguita una condanna nelle spese, rispetto ad esse maturerebbe una situazione di configurabilità di un'obbligazione di restituzione, che bene legittimerebbe sia il debitore sia i terzi che si sono visti dichiarare inefficace ed inopponibile l'atto e siano stati condannati alle spese giudiziali della revocatoria, a ripetere quanto corrisposto a tale titolo e, ove, la condanna nelle spese fosse in corso di esecuzione a dedurre il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza del credito come fatto risolutivo dell'efficacia della sentenza sulla revocatoria e, quindi, della relativa condanna nelle spese.(Principio affermato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza nel censurare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di revocazione per la pendenza dell litesul credito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)