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Sez. 1, Ordinanza n. 1918 del 29/09/1971 Cc. (dep. 25/01/1972) Rv. 119889 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DI TERMINI - PROVVEDIMENTO ERRONEO - DIVIETO DI NUOVA CATTURA PER LO STESSO FATTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119889-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DI TERMINI - PROVVEDIMENTO ERRONEO - DIVIETO DI NUOVA CATTURA PER LO STESSO FATTO - INSUSSISTENZA.*

Il divieto di emissione di nuovo provvedimento di cattura per lo stesso fatto, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art 272 cod proc pen, presuppone necessariamente che l'imputato avesse acquisito il diritto alla scarcerazione in rapporto alla imputazione per cui si stava procedendo nel momento in cui fu disposta la liberazione, onde l'impossibilita di attribuire Rilevanza a circostanze aggravanti o ad elementi tali da esigere una piu grave qualificazione dell'imputazione. Il divieto, invece, non puo rendere illegittima la nuova cattura dell'imputato scarcerato per errore in un momento in cui il diritto alla scarcerazione non era ancora maturato, poiche in questa situazione non sussiste obiettivamente la causa della preclusione che dovrebbe impedire la restaurazione della custodia preventiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)