Sez. 3, Sentenza n. 2984 del 27/09/1968 (Rv. 335806 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIZIO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA RISOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIZIO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA RISOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
I vizi di motivazione deducibili ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc.civ. come motivo di ricorso per Cassazione sono soltanto quelli attinenti all'accertamento ed alla valutazione dei fatti della causa rilevanti per la decisione percio essi non possono dedursi per impugnare affermazioni di principi giuridici, ovvero applicazioni di tali principi ai casi concreti, denunciabili soltanto a norma dei precedenti numeri dell'articolo medesimo, e soggetti in caso di motivazione erronea o insufficiente al potere dovere di correzione e di integrazione attribuito alla Cassazione dall'art. 384, 2 comma cod. proc.civ.. (Conf. 2404 755-65 V. 2727-66, massima n.325190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)