Sez. 6 - L, Sentenza n. 12521 del 04/06/2014 (Rv. 631039 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI | Mutamento di giurisprudenza su norma processuale - Deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, non seguito da notificazione - "Prospective overruling" - Configurabilità.
FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI
Il mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, che ha portato a ritenere improcedibile l'appello ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso, tempestivamente presentato nel termine di legge, e del decreto di fissazione dell'udienza poiché non è consentito al giudice assegnare all'appellante, ex art. 421 cod. proc. civ., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., costituisce un radicale cambiamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, trovando conseguentemente applicazione - per le vicende anteriori al suddetto intervento giurisprudenziale - i principi a tutela dell'effettività dei mezzi di azione e difesa in materia di "prospective overruling".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)