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Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 08/11/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167814 - 01

SENTENZA PENALE - NULLITÀ - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ DELLA SENTENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167814-01

SENTENZA PENALE - NULLITÀ - MANCATA APPLICAZIONE DELL'INDULTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ DELLA SENTENZA - ESTREMI.*

La mancata applicazione dell'indulto non costituisce motivo di nullità della sentenza, in quanto tale beneficio si applica, di regola, in Sede esecutiva. Ne consegue che può impugnarsi la sentenza suddetta e prospettarsi un motivo di nullità solo quando il giudice di merito abbia erroneamente rifiutato l'applicazione del beneficio richiesto o abbia omesso del tutto di pronunciarsi in relazione ad una specifica istanza dell'interessato. (V mass n 165281, sull'ultima parte; (V mass n 162880, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)